La Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29377 del 14 novembre 2018, ha considerato, nell’ambito di un licenziamento collettivo, legittimo – in quanto oggettivo – il criterio di scelta rappresentato dal raggiungimento dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico.
Il fatto
Un lavoratore agiva giudizialmente affinché venisse dichiarato illegittimo il licenziato intimatogli all’esito di una procedura di licenziamento collettivo intrapresa dalla società sua ex datrice di lavoro. La Corte d’Appello territorialmente competente, in sede di reclamo, aveva confermato la decisione del Giudice di prime cure.
In particolare, la Corte distrettuale aveva escluso il carattere discriminatorio del criterio di scelta del personale ritenuto eccedentario, rappresentato dal raggiungimento dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico, eccepito dal lavoratore.
Secondo la Corte d’Appello non poteva essere accolto nemmeno il dedotto vizio procedurale prospettato con riferimento alla violazione dell’onere di specificazione delle modalità applicative del criterio di scelta adottato. Ciò in quanto, appariva sufficiente – in ragione della (i) natura oggettiva del criterio che escludeva margini di discrezionalità nella scelta datoriale e (ii) superfluità della comparazione dei lavoratori individuati con quelli privi dei requisiti indicati – l’elenco nominativo dei lavoratori licenziati allegato alla comunicazione di cui all’art. 4, co. 9, della Legge 223/1991.
Inoltre, i giudici di merito ritenevano di non poter accogliere le deduzioni tese a contestare la sussistenza delle condizioni per l’avvio della procedura, dovendo il sindacato giurisdizionale vertere solo sul rispetto delle regole procedurali.
Avverso tale decisione ricorreva in cassazione il lavoratore. Lo stesso adduceva, anzitutto, la violazione dell’art. 15 della L. 300/1970 recante il principio della non discriminazione nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, ossia la scelta del dipendente da licenziare. Secondo il lavoratore, dall’esame della documentazione allegata alla procedura e dalle comunicazioni istituzionali presentate, non risultava in alcun modo possibile stabilire le modalità di applicazione del criterio di scelta.
La decisione della Corte
Investita della questione, la Corte di Cassazione ha respinto in toto il ricorso del lavoratore.
Con riferimento alla verifica dei presupposti per l’avvio della procedura, la Corte ha osservato come sia ormai consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo cui la L. 223/1991 – nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale – ha introdotto un significativo elemento innovativo. Elemento che consiste nel passaggio da un controllo di tipo giurisdizionale, ovverosia esercitato ex post nella previgente versione normativa, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale di ridimensionamento devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali. Pertanto, secondo la Corte la verifica circa la sussistenza delle condizioni per l’avvio della procedura è rimessa ai sindacati.
Inoltre, precisa la Corte, è infondata la censura tesa a far valere il carattere discriminatorio del criterio relativo al conseguimento, nell’ambio temporale del periodo di mobilità, dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico.
Per ciò che concerne, invece, la completezza della comunicazione imposta dalla L. n. 223/1991, la Corte di Cassazione ha affermato che, quando tale criterio sia unico, è sufficiente la comunicazione dell’elenco dei lavoratori licenziati e del criterio di scelta utilizzato, ossia il possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità o di vecchiaia. Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, la natura oggettiva del criterio rende del tutto superflua la comparazione con i lavoratori privi di detto requisito.
Peraltro, precisa sempre la Corte, tra i diversi lavoratori presi a riferimento il ricorrente era quello che presentava la maggiore anzianità di servizio nonché l’unico a possedere i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico.
Conclusioni
In conclusione, secondo la Corte di Cassazione, non sussiste nessun dubbio circa la legittimità dei criteri di scelta adottati.
La Corte fonda il suo assunto su un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la determinazione negoziale dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare (che si traduce in accordo sindacale che ben può essere concluso dalla maggioranza dei lavoratori direttamente o attraverso le associazioni sindacali che li rappresentano, senza che occorra l’unanimità) adempie – come evidenziato dalla sentenza 22 giugno 1994, n. 268 della Corte Cost. – ad una funzione regolamentare delegata dalla legge e, pertanto, deve rispettare non solo il principio di non discriminazione, ex art. 15 della l. n. 300 del 1970, ma anche il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri dell’obiettività e della generalità ed essere coerenti con il fine dell’istituto della mobilità dei lavoratori: il rispetto di tali criteri obiettivi esclude che possa discutersi di discriminazione” (cfr Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 05/02/2018, n. 2694).
E la prova della inosservanza di criteri obiettivi grava sul lavoratore mentre è onere del datore di lavoro allegare i criteri di scelta e provare la loro piena applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati.
Link correlati:
https://www.delucapartners.it/news/2018/incompletezza-della-comunicazione-di-avvio-della-procedura-di-licenziamento-collettivo-licenziamento-illegittimo/