La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18507 depositata il 21 settembre 2016, è intervenuta nuovamente sulla delicata questione del disconoscimento del certificato medico attestante la malattia del lavoratore. Nel caso di specie un dipendente, inabile al lavoro per una dichiarata patologia di lombosciatalgia acuta, era stato sorpreso da una agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro, ad effettuare lavori sul tetto e nella corte della propria abitazione. Stando alla sentenza in commento, l’attendibilità della malattia lamentata dal dipendente può essere disattesa dal proprio datore di lavoro “anche solo valorizzando ogni circostanza di fatto – pur non risultante da un accertamento di tipo sanitario – atta a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa”. La sentenza in commento, inoltre, conferma la facoltà per il datore di lavoro di attuare il controllo, anche occulto, per il tramite di un agente investigativo, pur se non vi sono gravi sospetti. Orbene, le risultanze delle investigazioni, qualora legittimamente acquisite, sono tali da privare il certificato medico rilasciato da professionisti convenzionati degli effetti suoi propri, e ciò anche se, in generale, il certificato medico fa piena prova sino a querela di falso.