La Corte di Cassazione muta il proprio orientamento prevalente in merito agli effetti, sotto il profilo risarcitorio, dell’intervenuta decadenza dall’impugnazione del licenziamento stabilendo che, laddove il giudice non possa più accertare la legittimità o meno del recesso operato, deve ritenersi preclusa anche la tutela risarcitoria. L’inadempimento costituisce infatti presupposto del risarcimento dovuto dal contraente inadempiente a norma dell’art. 1218 cod. civ.; l’impossibilità di tale accertamento esclude la possibilità di riconnettere al preteso inadempimento del datore di lavoro l’obbligazione risarcitoria in favore del lavoratore. Ciò, indipendentemente dalla natura individuale o collettiva del licenziamento. Il caso esaminato dalla S.C. riguardava un gruppo di lavoratori che in sede giudiziale avevano chiesto la condanna della Società della quale erano dipendenti alla reintegrazione e al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori o, in subordine ed in via alternativa, al risarcimento del danno derivante dal licenziamento secondo gli ordinari principi civilistici. Tali lavoratori non avevano però impugnato il recesso nei termini previsti dalla disciplina in materia (impugnazione che deve essere effettuata entro 60 giorni dalla comunicazione del recesso).