La Corte Territoriale della Lombardia, con la sentenza n. 33/33/17, ha confermato che l’indennità erogata al dirigente a seguito di un licenziamento ingiustificato impugnato giudiziale e chiuso in via transattiva (nel caso di specie trovava applicazione il CCNL Dirigenti industria), non ha natura risarcitoria ed è, pertanto, soggetta a prelievo fiscale. Tale indennità, infatti, non può essere considerata come risarcimento erogato a titolo di danno emergente, avente la finalità di reintegrare il patrimonio del danneggiato per le perdite o spese sostenute. Essa va inquadrata come indennità supplementare e trova la sua origine nel rapporto di lavoro, costituendo, quindi, lucro cessante. Orbene l’unica possibilità di esenzione del prelievo fiscale è la dimostrazione, da parte del contribuente, che l’erogazione di somme sia riferibile alla sola voce di “risarcimento puro”. Nel caso di specie, invece, era emerso che il titolo per l’assoggettamento delle somme ad IRPEF non era stato l’atto conciliativo bensì la sentenza di primo grado in base alla quale era stato emesso il cedolino.