La Corte di Cassazione ha stabilito che l’esercizio dell’iniziativa economica privata, garantito dall’art. 41 della Costituzione, non è sindacabile nei suoi aspetti tecnici dall’autorità giurisdizionale ma deve svolgersi nel rispetto dei diritti al lavoro ed alla salute, con la conseguenza che non viola l’articolo 41 citato il giudice che dichiara illegittimo il licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni assegnate, senza che il datore di lavoro abbia accertato se il lavoratore potesse essere addetto a mansioni diverse e di pari livello, evitando trasferimento di altri lavoratori o alterazioni dell’organigramma aziendale.