La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21569 del 3 settembre 2018, è intervenuta sulle conseguenze del licenziamento disciplinare irrogato una volta decorso il termine previsto dal contratto collettivo. La pronuncia prende le mosse dal giudizio d’impugnazione promosso da un lavoratore avverso il licenziamento intimatogli oltre il termine indicato dal CCNL gas acqua e decorrente dalle giustificazioni rese rispetto alla condotta contestata. Più in dettaglio, la Corte d’Appello aveva riconosciuto al lavoratore la sola tutela indennitaria, escludendo che il mancato rispetto del termine previsto dal CCNL potesse comportare l’annullamento del licenziamento dando luogo alla reintegrazione nel posto di lavoro. In accoglimento del ricorso del lavoratore, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito ritenendo che la violazione della regola relativa al termine per l’adozione del provvedimento disciplinare implichi l’accoglimento delle giustificazioni e, conseguenzialmente, l’applicabilità della tutela reale ex art. 18, 4° comma, dello Statuto dei Lavoratori, comportante il diritto alla reintegrazione dell’interessato. Segnatamente, i giudici della Corte di cassazione hanno sottolineato come ‹‹sulla base di quanto contenuto nell’art. 21, n. 2, co. 3, del c.c.n.l. gas acqua, non appaiono ipotizzabili conseguenze diverse da quelle dell’obbligo di procedere all’indicata specifica attività entro il termine stabilito e della fictio dell’intervenuta accettazione delle giustificazioni nel caso di inottemperanza al suddetto obbligo››. E, pertanto, secondo la Corte di Cassazione, il licenziamento “‹doveva (…) considerarsi non semplicemente inefficace per il mancato rispetto di un termine procedurale bensì illegittimo per l’insussistenza del fatto contestato per avere il datore di lavoro accolto le giustificazioni a discolpa del dipendente e dunque per la totale mancanza di un elemento essenziale della giusta causa”. Il percorso logico-giuridico sposato dalla Corte di Cassazione parrebbe alimentare il dibattito sulla rilevanza sanzionatoria del mancato rispetto di termini procedurali; dubbio interpretativo che potrebbe infatti portare a conseguenze particolarmente diverse – da valutarsi proprio in funzione della norma contrattuale applicabile (che potrebbe anche non prevedere l’effetto automatico dell’accoglimento delle giustificazioni decorso il termine previsto) – e a diversi regimi di tutela.