Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa intimato da una Società nostra Assistita ad un operatore di fonderia (i) per essersi opposto alle indicazioni del capoturno e del direttore di stabilimento, indirizzando agli stessi frasi offensive; (ii) sotto diverso e autonomo profilo, per essere successivamente emerso che il medesimo si era presentato al lavoro sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; (iii) per avere, con il proprio comportamento, messo a repentaglio la sicurezza sua e dei propri colleghi, sino al punto di richiedere l’intervento, nottetempo, del direttore di stabilimento e, a seguire, delle forze dell’ordine; (iv) per aver negato quanto contestato sia in sede di giustificazioni che in sede di impugnazione del licenziamento. Nella specie il Giudice assegnatario della causa ha osservato che i vari comportamenti attribuiti al lavoratore, ove considerati singolarmente, non sarebbero stati idonei a costituire una giusta causa di recesso. Tuttavia, sempre secondo il Giudice, a diversa valutazione si è dovuto pervenire considerando la globalità dei comportamenti, contestualmente assunti dal lavoratore, arrivando così a statuire che “i comportamenti (…), congiuntamente valutati, assurgono a un grado di gravitàcertamente non secondario, specie in considerazione della particolare pericolosità del posto di lavoro e delle lavorazioni; e pertanto, idoneo a legittimare il recesso della parte convenuta”.