Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha rigettato il ricorso presentato da un ex dipendente della Società nostra Assistita, che si era rivolto al predetto Tribunale onde ottenere l’illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto lamentando che la infermità di cui era affetto fosse stata causata ed aggravata dalla nocività delle mansioni assegnatigli e dell’ambiente di lavoro in cui si era trovato a svolgerle.
Il Giudice assegnatario della causa, valutata la documentazione medica prodotta dalla Società, ha rigettato il ricorso escludendo anche la natura ritorsiva del recesso datoriale. Ciò in quanto dalla predetta documentazione emergeva chiaramente che i parametri climatici ed il relativo sbalzo climatico a cui il ricorrente era stato sottoposto erano accettabili anche per un soggetto asmatico e che la riacutizzazione asmatica sarebbe comunque avvenuta anche se lo stesso non fosse stato assegnato all’unità operativa in cui da ultimo aveva lavorato. Nella sua ordinanza il Giudice ha, infine, precisato che il superamento del periodo di comporto è ricostruito “come autonoma e al contempo automatica causa di giustificazione del licenziamento (…), senza necessità, dunque, di esperire la procedura preventiva ex art. 1 comma 40, Legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha appunto modificato l’art. 7”.