La Corte di Cassazione ha precisato che il termine di cinque giorni dalla contestazione dell’addebito, prima della cui scadenza è preclusa la possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare, è funzionale soltanto ad esigenze di tutela dell’incolpato; deve escludersi, in difetto di qualsiasi dato testuale, che la previsione sia stata ispirata anche dall’intento di consentire al datore di lavoro un’effettiva ponderazione sul provvedimento da adottare ed un possibile ripensamento. Il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato prima della scadenza del termine allorché il lavoratore abbia esercitato pienamente il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore le proprie giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive.