De Luca & Partners

L’UTILIZZO DI ESPRESSIONI VOLGARI NON GIUSTIFICA IL LICENZIAMENTO (IL SOLE 24 ORE, 15 APRILE 2015, PAG. 43)

Non costituisce giusta causa di licenziamento la condotta della lavoratrice che nomina con locuzioni volgari file di lavoro. A stabilirlo è la Cassazione, intervenuta con la sentenza n. 5878/15, dopo che il giudice di primo grado aveva respinto l’impugnativa del licenziamento, mentre la Corte d’Appello de L’Aquila, ribaltando la precedente decisione, aveva accolto le ragioni della dipendente. 
Il giudice del gravame aveva ritenuto che la condotta della lavoratrice, pur censurabile sotto il profilo della correttezza, non poteva ritenersi grave al punto da ledere irreparabilmente il rapporto fiduciario. In particolare, la condotta non aveva evidenziato un manifesto e ripetuto disprezzo al decoro e all’immagine aziendale. La Suprema Corte ha confermato la tesi della Corte de L’Aquila affidandosi alla stessa giurisprudenza di legittimità con riferimento alla nozione di giusta causa di licenziamento.
La sentenza fornisce lo spunto per evidenziare la disparità di trattamento che emergerà alle prime applicazioni giurisprudenziali della nuova normativa sui licenziamenti disciplinari, tra vecchi e nuovi assunti ai sensi del D.lgs. n. 23/2015. Se la stessa fattispecie avesse riguardato una lavoratrice assunta con contratto a tutele crescenti in data successiva al 7 marzo 2015, infatti, non sarebbe stato possibile per il Giudice decidere per la reintegrazione sulla valutazione dell’illegittimità del licenziamento per sproporzione della sanzione espulsiva rispetto al fatto contestato.
 
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