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Mancata formazione e responsabilità amministrativa dell’ente

Categorie: DLP Insights, Giurisprudenza | Tag: rapporto spesa-guadagno, Responsabilità amministrativa dell’ente, sicurezza sul lavoro

09 Gen 2018

La Corte di Cassazione, nella sentenza 53285 del 23 novembre 2017, ha ribadito alcuni principi fondamentali in tema di responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 e sicurezza sul lavoro. In particolare, secondo la Suprema Corte i presupposti della responsabilità amministrativa del vantaggio o dell’interesse dell’ente sono (i) da riferirsi alla condotta e non all’evento e (ii) tra loro alternativi e concorrenti, “esprimendo il criterio dell’interesse una valutazione del reato di tipo teleologico, apprezzabile ex ante, al momento cioè del fatto secondo un giudizio soggettivo e avendo, invece, quello del vantaggio una connotazione eminentemente oggettiva, valutabile ex post, sulla base degli effetti derivati dalla realizzazione dell’illecito”. In ultimo, nel corpo della sentenza, si ribadisce, sulla scorta di un precedente orientamento, come l’esiguità del vantaggio o la scarsa rilevanza dell’interesse non può fungere da esimente della responsabilità dell’ente. In considerazione di quanto detto, la Corte ha ricollegato, nel caso sottoposto al suo esame, la responsabilità amministrativa del datore di lavoro all’inidoneità del DVR adottato ed all’inadeguatezza dell’attività di formazione ed informazione del dipendente vittima di gravi lesioni personali, laddove con riferimento al vantaggio/interesse dell’ente hanno evidenziato “l’incidenza della scorretta prassi aziendale accertata sul rapporto spese-guadagno.

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