Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza del 13 novembre 2014, si è pronunciato in un procedimento promosso da un lavoratore che impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a seguito di rilevata inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni per il quale era stato adibito, e richiedeva il riconoscimento da parte della Società datrice di lavoro, patrocinata dal nostro Studio, di un importo a titolo di risarcimento danni derivanti da un infortunio occorsogli sul luogo di lavoro.
Il ricorrente, infatti, ha sostenuto di essere caduto da un’impalcatura mentre stava effettuando dei lavori di pellicolatura su un treno e di aver iniziato a soffrire di una invalidante patologia alla schiena.
La Società convenuta ha sostenuto la totale mancanza di prova del nesso causale tra la patologia lamentata e l’infortunio occorso al lavoratore, che, oltretutto, alla Società risultava essere accaduto con dinamiche differenti da quelle descritte.
Il Giudice ha rigettato il ricorso, ritenendo, in linea con quanto sostenuto dalla parte datoriale, non provata la responsabilità della Società né, tantomeno, il nesso di causalità tra la patologia lamentata dal ricorrente e l’infortunio.
Il Giudice ha altresì rigettato la domanda relativa all’illegittimità del licenziamento per intervenuta decadenza, in quanto il ricorso era stato depositato oltre i 180 giorni successivi all’impugnazione.