La Corte di cassazione ha affermato – contrariamente ai propri precedenti giurisprudenziali nonché a quelli della Corte Costituzionale – che i principi generali dell’ordinamento costituiscono la guida nell’interpretazione delle norme tributarie, mentre i principi del cd. “Statuto del Contribuente” (L. n. 212/2000), seppur dotati di funzione attuativa rispetto ai principi prima citati, non hanno rango superiore alle leggi ordinarie.