Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 862/2015, ha rigettato il ricorso presentato da un ex dipendente della Società nostra Assistita, che si era rivolto al predetto giudice onde ottenere, tra l’altro, differenze retributive derivanti (i) dal riconoscimento di un periodo di lavoro non regolarizzato; (ii) dal riconoscimento di un superiore inquadramento; (iii) dall’aver prestato lavoro straordinario e festivo.
In particolare, il Giudice ha escluso ogni statuizione attinente alle differenze retributive poiché nessuna piena prova era stata raggiunta riguardo alle ore di lavoro straordinario diurno e festivo, al periodo asseritamente non regolarizzato e al superiore inquadramento. Su quest’ultima questione il Giudice, confermando le eccezioni riportate nella nostra memoria difensiva, ha rilevato che (i) nell’atto introduttivo erano enucleati i livelli contrattuali rivendicati ma non era riportata la declaratoria contrattuale inerente ad essi; (ii) il ricorrente non richiedeva l’applicazione dei CCNL di cui allegava le sole sintesi (iii) nessuna delle schede di sintesi allegate al ricorso riportava l’indicazione dei minimi tabellari.