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Categorie: Giurisprudenza

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8784 del 30 aprile 2015, ha dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore che, durante la fruizione di un permesso retribuito richiesto al datore di lavoro per assistere la madre affetta da grave disabilità ai sensi della Legge 104/1992, aveva partecipato, in realtà, ad una serata danzante.

Categorie: Giurisprudenza

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 70 del 30 aprile 2015, ha dichiarato l’illegittimità dell'art. 24, comma 25, del D.L. n. 201/2011 (c.d. Manovra Salva-Italia), convertito dalla Legge n. 214/2011, nella parte in cui aveva bloccato per il biennio 2012 - 2013 la rivalutazione delle pensioni di importo superiore ad Euro 1.700 lordi.

Categorie: Giurisprudenza

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 11340 del 15 aprile 2015, ha specificato che la contestazione disciplinare generica impedisce l’identificazione del fatto posto alla base del licenziamento, con la conseguenza che la condotta imputata al lavoratore si deve considerare inesistente, con il conseguente diritto di quest’ultimo alla reintegrazione sul posto di lavoro ai sensi dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori come riformato dalla legge 92/2012.

Categorie: Giurisprudenza

Non costituisce giusta causa di licenziamento la condotta della lavoratrice che nomina con locuzioni volgari file di lavoro. A stabilirlo è la Cassazione, intervenuta con la sentenza n. 5878/15, dopo che il giudice di primo grado aveva respinto l’impugnativa del licenziamento, mentre la Corte d’Appello de L'Aquila, ribaltando la precedente decisione, aveva accolto le ragioni della dipendente.

Categorie: Giurisprudenza

Il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro - con sentenza del 29 gennaio 2015 emessa dal Giudice Unico, Dott. Tarantola – ha stabilito che il datore di lavoro, il quale intenda procedere con più di cinque recessi per motivo oggettivo in centoventi giorni nell’ambito di più punti vendita, deve esperire la procedura di licenziamento collettivo laddove i singoli negozi non costituiscano unità produttive autonome da un punto di vista tecnico ed organizzativo.