Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 99 depositata in data 6 luglio 2017, ha accertato l’intervenuta prescrizione del credito oggetto di cartella esattoriale. Nello specifico una società, con ricorso iscritto a ruolo nel febbraio 2017 e ritualmente notificato all’INAIL, adiva l’autorità giudiziaria affinché dichiarasse prescritto il credito di cui alla cartella di pagamento alla stessa notificata nel maggio del 2004. All’esito del procedimento il Giudice assegnatario della causa ha ritenuto fondata l’eccezione di parte ricorrente, richiamando la recente sentenza delle Sez. Unite della Corte di Cassazione. Queste ultime, a composizione del contrasto formatosi sul punto, hanno statuito che la prescrizione dei contributi è quinquennale anche nel caso di mancata opposizione alla cartella di pagamento (sentenza 17 novembre 2016, n. 23397). Le Sez. Unite, infatti, hanno osservato che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. In considerazione di quanto espresso dalle Sez. Unite, il Tribunale ha rilevato che la prescrizione non è stata mai interrotta dall’Istituto, accogliendo così il ricorso della società, con compensazione delle spese di lite.