La Corte di Cassazione, con la sentenza 14787/2019, è tornata ad occuparsi della delicata questione della tempestività della contestazione disciplinare rispetto all’addebito. In particolare, sono stati sottolineati gli approdi giurisprudenziali in materia, in virtù dei quali il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito e quello della tempestività del recesso datoriale devono essere intesi in senso relativo. Detti principi possono essere compatibili con un intervallo di tempo necessario per l’accertamento e la valutazione dei fatti contestati, così come per la valutazione delle giustificazioni fornite dal lavoratore. Pertanto, la contestazione disciplinare preordinata al licenziamento è da ritenersi tempestiva quando, sebbene non sia immediata rispetto all’addebito, è comunicata a seguito della decisione di rinvio a giudizio o all’esito del procedimento penale che vede coinvolto il lavoratore.
I fatti di causa
La pronuncia trae origine dal ricorso presentato da due dipendenti di un istituto di vigilanza, i quali, dopo essere stati sospesi cautelarmente a seguito dell’apertura di un procedimento penale per i reati di truffa in danno della stessa società datrice di lavoro, venivano reintegrati per motivi di carattere economico per poi essere licenziati in tronco.
Nel caso di specie, essendo stata differita la contestazione disciplinare ad un momento successivo rispetto all’immediatezza dei fatti, ossia all’esito degli accertamenti scaturenti dal procedimento penale, i lavoratori impugnavano il licenziamento intimato loro per violazione dell’art. 7 della L. n. 300 del 1970. Nello specifico, i medesimi lamentavano la mancata apertura del procedimento disciplinare vero e proprio immediatamente dopo la disposizione della sospensione cautelare, assumendo, pertanto, di aver subito una lesione del proprio diritto di difesa. Ciò in quanto si sarebbero visti intimare un licenziamento disciplinare giustificato da fatti non preventivamente loro contestati.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, avvalorando in parte quanto statuito dai giudici di merito, ha reputato compatibile con il principio della tempestività della contestazione disciplinare la decisione del datore di lavoro di rinviare l’avvio della stessa all’esito degli accertamenti svolti in sede penale. La Corte ha così ritenuto comprensibile il lasso di tempo trascorso tra la data di consegna al datore di lavoro degli atti di indagine compiuti e la notifica della contestazione disciplinare.
La pronuncia in commento si inserisce così nel solco interpretativo già consolidato in materia, confermando che, in caso di sospensione cautelativa di un lavoratore sottoposto a procedimento penale, la contestazione disciplinare può certamente essere differita all’esito degli accertamenti del procedimento penale.
La ratio di tale decisione è da rinvenirsi nell’esigenza di fornire al datore di lavoro elementi certi che gli consentano di compiere una valutazione ponderata dei fatti da contestare al lavoratore, anche in un’ottica di interesse nei confronti dello stesso.
La Corte di Cassazione, inoltre, ha colto l’occasione per rinnovarsi in tema di giusta causa di licenziamento. La nozione di giusta causa, infatti, presenta un contenuto “elastico” ed “indeterminato” tale da richiedere di essere integrato dal contributo dell’interprete mediante valutazioni e giudizi di valore desumibili da “standards” conformi ai valori dell’ordinamento esistenti nella realtà aziendale.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha censurato in tal senso la sentenza d’appello nella parte in cui non ha tenuto conto dei predetti “standards”. A parere della stessa la sentenza impugnata non si è soffermata, in particolar modo, sull’adozione, da parte del datore di lavoro, di comportamenti incompatibili con l’impossibilità di prosecuzione temporanea del rapporto di lavoro. Questo atteggiamento datoriale, secondo la Corte, si pone in netto contrasto con il perdurare della giusta causa del recesso esprimendo una volontà contraria all’intento solutorio datoriale.
Di conseguenza, a parere della Corte di Cassazione, la reintegrazione in servizio dei dipendenti precedentemente sospesi, in presenza di indagini penali per ipotizzato reato di truffa, è incompatibile con il successivo licenziamento in tronco attivato nei loro confronti per gli stessi fatti.