Il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, con sentenza del 17 gennaio 2012, ha statuito che il comportamento del lavoratore somministrato che non impugni tempestivamente il contratto e che accetti nuovi contratti di lavoro vale quale tacito consenso alla cessazione del precedente rapporto in somministrazione. La risoluzione consensuale tacita del rapporto, secondo il giudice, discende da due circostanze: il dipendente ha atteso troppo tempo dalla scadenza dell’ultimo contratto di somministrazione prima di offrire la sua prestazione lavorativa; inoltre, alla data di impugnazione aveva già stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con altra società. Con tale comportamento si è posto in una posizione di incompatibilità permanente con la volontà, manifestata solo successivamente, di voler proseguire nel rapporto con la società utilizzatrice.