La Corte di Cassazione, con sentenza 1377 depositata il 19 gennaio 2018, ha dichiarato – con riferimento ad un rapporto di lavoro costituitosi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 23/2015 (cd Jobs Act) – sproporzionato il licenziamento per giusta causa intimato ad un dipendente che sistematicamente utilizzava l’autovettura concessagli in dotazione solo per ragioni di servizio, per compiere il tragitto tra l’ufficio e la propria abitazione nonché in pausa pranzo. La Suprema Corte parte dall’assunto secondo cui perché si possa parlare di licenziamento per giusta causa il dipendente deve aver leso irrimediabilmente il rapporto di fiducia che lo lega al datore di lavoro, assumendo un comportamento animato da un intento approfittatore ed in palese contrasto con le norme aziendali. Ed elemento essenziale per valutarne la sussistenza, sempre secondo la Corte, è la proporzionalità del fatto contestato rispetto alla sanzione poi inflitta al lavoratore. Orbene nel caso di specie, a suo parere, la condotta del lavoratore, pur essendo illecita, va connotata in termini di minore gravità, visto che l’uso dell’autovettura aziendale non ha comportato conseguenze negative in capo alla società datrice di lavoro né tantomeno si è posta in contrasto con disposizioni aziendali ed i “valori della comunità dei lavoratori”. Nel non considerare proporzionato il licenziamento, la Corte ha, quindi, concluso per la reintegra del lavoratore nel suo posto di lavoro.