La Cassazione ha stabilito che il socio di una società di persone può assumere anche il ruolo di dipendente della stessa società a patto che: a) l’apporto di lavoro non sia reso a titolo di conferimento societario e, b) il rapporto di lavoro abbia le caratteristiche della subordinazione, che si riassumono nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.