La Corte di Cassazione ha precisato che il Fondo di Garanzia dell’INPS è tenuto al pagamento del TFR anche in assenza di fallimento del datore di lavoro. La Suprema Corte ha motivato tale sentenza in considerazione del fatto che l’obiettivo del predetto Fondo è quello di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del TFR spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. La Corte ha, infatti, ricordato che la L. n. 297/82 prevede l’operatività del Fondo anche in ipotesi in cui il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, precisando che l’intervento del Fondo deve avvenire ogni volta in cui “il datore di lavoro non sia soggetto a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo”.