Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 782 del 13 giugno 2016, ha dichiarato legittimo il licenziamento intimato ad una lavoratrice sorpresa ad utilizzare il computer aziendale per accedere, nelle ore d’ufficio, a social network, giochi, musica ed altre attività estranee allo svolgimento della prestazione lavorativa. La condotta della dipendente è da ritenersi, per l’organo giudicante, sicuramente grave se si tiene conto che la stessa aveva effettuato circa 6000 accessi in 18 mesi (di cui 4500 a Facebook) su tre ore in media di lavoro e che detti accessi duravano anche decine di minuti. In merito alle modalità con cui il datore di lavoro aveva appreso i fatti in questione, il giudice ha chiarito che questi si era limitato a stampare la cronologia ed il tipo di accesso ad internet dal pc della dipendente e che, pertanto, non vi era stata la violazione della privacy. Il Giudice ha evidenziato, altresì, che non può nel caso di specie ipotizzarsi neanche una violazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori poiché si tratta di attività di controllo inerenti a condotte estranee alla prestazione lavorativa. La decisione in commento, sintomatica dell’evoluzione tecnologica dei nostri tempi, si aggiunge così ai primi orientamenti giurisprudenziali che si stanno formando sull’uso dei social network e sulla loro rilevanza nel contesto lavorativo.