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Tribunale di Milano: posto soppresso, niente reintegro (Il Sole 24 Ore, 6 gennaio 2013, pag. 21)

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 28 novembre 2012, ha stabilito che la violazione dell’obbligo di repechage rende illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma la conseguenza è solo un’indennità risarcitoria in favore del lavoratore licenziato (e non la sua reintegrazione), se la soppressione del posto di lavoro è effettiva. Con detta ordinanza il tribunale meneghino ha adottato per la prima volta questo principio, diretta conseguenza delle modifiche all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori operate dalla Riforma Fornero.
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