Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 28 novembre 2012, ha stabilito che la violazione dell’obbligo di repechage rende illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma la conseguenza è solo un’indennità risarcitoria in favore del lavoratore licenziato (e non la sua reintegrazione), se la soppressione del posto di lavoro è effettiva. Con detta ordinanza il tribunale meneghino ha adottato per la prima volta questo principio, diretta conseguenza delle modifiche all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori operate dalla Riforma Fornero.