Il Tribunale di Roma, con sentenza del 16 settembre 2014, ha rigettato il ricorso ex articolo 28 con cui l’Unione sindacale di base – lavoro privato (Usb) lamentava il disconoscimento delle proprie RSA all’interno di un’azienda e la conseguente negazione dei diritti sindacali in azienda. Il giudice di merito nella sentenza richiama il decisum sostanziale della Consulta e chiarisce che la riscrittura dell’articolo 19 proveniente dalla Corte costituzionale valorizza in via esclusiva il criterio selettivo fondato sulla capacità del sindacato di imporsi al tavolo delle trattative e non l’altro collegato al superamento di una certa soglia di iscritti. È pur vero che il criterio numerico quale matrice del diritto a trattare ha trovato da ultimo cittadinanza nel Testo Unico del gennaio 2014, ma è altrettanto vero che per i soggetti estranei a tale intesa interconfederale, e dunque per l’Usb, questo diritto non sussiste, restando la possibilità di costituire RSA circoscritta nei limiti e con il criterio dell’articolo 19 (partecipazione alle trattative). In modo condivisibile, pertanto, il Tribunale conclude chiarendo che, proprio alla stregua della pronuncia della Consulta, essere riusciti a imporre la propria partecipazione alle trattative è sintomo di rappresentatività e foriero del diritto alla costituzione di rappresentanze in azienda, mentre non è vero che essere «rappresentativo in base ad altro parametro» conferisce il diritto a sedere al tavolo del negoziato.