Il Tribunale di Roma, con un’ordinanza del 27 ottobre 2014, ha affermato che l’obbligo di repechage del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo non è violato per effetto di un’assunzione a termine operata un mese prima del licenziamento. In particolare, non avendo rinvenuto assunzioni per mansioni equivalenti o inferiori in epoca successiva al licenziamento, il Tribunale si è focalizzato su alcune assunzioni antecedenti. Nel caso di specie esaminato, lo strumento contrattuale scelto dal datore di lavoro per ricoprire le diverse posizioni lavorative in questione è stato quello del contratto a tempo determinato, il che esclude l’obbligo del datore di lavoro di proporlo al lavoratore come valida alternativa al licenziamento. Secondo il Tribunale, dunque, non si realizza nessuna violazione dell’obbligo di repechage qualora le posizioni di lavoro alternative in azienda siano disponibili solo a termine. Invece, diverso è il caso in cui, prima del licenziamento, il contratto a termine venga trasformato a tempo indeterminato.