Il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 17 febbraio u.s., ha interrotto l’indirizzo giurisprudenziale affermatosi nell’ultimo biennio in merito alle condizioni in presenza delle quali è consentito l’utilizzo del contratto di somministrazione di manodopera a tempo determinato affermando che le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo individuate dalla legge non debbano essere indicate in maniera specifica e dettagliata nel contratto di somministrazione in quanto nella legislazione europea le limitazioni e le restrizioni al ricorso alla somministrazione di lavoro sono vietate. Il sindacato del giudice non dovrebbe pertanto spingersi a verificare se la causale è stata indicata nel contratto in maniera generica o specifica, ma solo verificare che le ragioni indicate abbiano natura tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva, che siano stati rispettati i requisiti di forma del contratto e i limiti previsti dal contratto collettivo. Da ciò deriva, secondo il Tribunale di Vicenza, che la nullità del contratto possa essere dichiarata solo per mancanza della forma scritta o qualora la causale manchi del tutto.