La Corte di Cassazione, Sez. III penale, con sentenza n. 45198 del 26 ottobre 2016, ha innanzitutto ribadito che secondo l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (formulazione antecedente al jobs Act) è vietato l’utilizzo di impianti che consentono il controllo a distanza dell’attività lavorativa, permettendone l’installazione solo in presenza di determinate esigenze e previo espletamento positivo delle procedure garantiste ivi previste. Secondo la Suprema Corte integra, dunque, gli estremi di una condotta criminosa l’installazione, senza accordo sindacale o autorizzazione amministrativa, di impianti audiovisivi idonei a ledere la riservatezza dei lavoratori. Trattasi nella specie di reato c.d. di pericolo, reato questo diretto proprio a salvaguardare le possibili lesioni alla riservatezza dei lavoratori. In altri termini per la sussistenza di tale reato è sufficiente la mera predisposizione di apparecchiature idonee a controllare a distanza l’attività dei lavoratori, non essendo richiesta per la sua punibilità la messa in funzione o il concreto utilizzo delle stesse. Orbene rappresenta reato installare telecamere in grado di spiare i dipendenti, anche se non sono state effettivamente messe in funzione.