L’art. 2087 impone al datore di lavoro di predisporre tutte le misure idonee, secondo l’esperienza, la tecnica e la particolarità del lavoro, a prevenire situazioni di danno per la salute fisica e la personalità del lavoratore.
La norma, come noto, rappresenta una norma c.d. “aperta” e in quanto tale obbliga l’imprenditore ad adottare, ai fini della tutela delle condizioni di lavoro, non solo le particolari misure previste dalla legge in relazione ai rischi specifici connessi con un determinato tipo di lavorazione, ma anche quelle generiche dettate dalla comune esperienza o che si rendano in concreto necessarie per la tutela della sicurezza del lavoro in base alla particolarità dell’attività lavorativa, all’esperienza ed alla tecnica.
Con riferimento ai contratti di appalto il legislatore ha, altresì, previsto obblighi di sicurezza specifici nelle di ipotesi in cui l’appalto si svolga all’interno dell’azienda (o di un’unità produttiva) del committente. In particolare, il committente è tenuto a verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e a fornire alle imprese appaltatrici dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Tali obblighi sorgono nei casi in cui il committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto.
Inoltre, il committente e l’appaltatore (ed eventuali subappaltatori) devono cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Con la pronuncia in commento la Cassazione ha avuto modo di stigmatizzare che, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione in capo al committente non si esauriscano negli accordi contrattuali assunti con l’appaltatore, posto che la normativa vigente impone ai datori di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull’attività oggetto dell’appalto.
La versione integrale dell’approfondimento è stata pubblicata sul numero 29 di Guida al Lavoro de Il Sole 24 Ore.