Con il Decreto-Legge n. 149/2020 (c.d. “Decreto Ristori-bis”), l’ordinamento italiano ha recepito la Direttiva 2020/739 del 3 giugno scorso (la “Direttiva”). Quest’ultimaha modificato l’Allegato III della Direttiva 2000/54/CE recante le norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e sicurezza che derivano, o possono derivare, dall’esposizione durante il normale svolgimento delle attività lavorative agli agenti biologici ivi individuati. Nello specifico il nuovo Coronavirus (“Covid-19”) è stato catalogato come agente responsabile di gravi malattie nell’uomo, presentando un serio rischio in particolar modo per i lavoratori anziani e per coloro che possiedono una patologia pregressa o una malattia cronica. IlCovid-19 viene, così, inserito nell’elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive all’uomo (agente biologico – gruppo di rischio 3). Conseguentemente al recepimento della Direttiva è stato modificato il D.Lgs. 81/2008 (cd. Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). Diventano, quindi, più rigorosi gli adempimenti gravanti sui datori di lavoro svolgenti attività che espongono i lavoratori a detto rischio, prioritariamente, laboratori, servizi veterinari nonché nei processi industriali che comportano l’uso dell’agente biologo o l’esposizione ad esso. Ma anche gli altri datori di lavoro non possono considerarsi del tutto esclusi, poiché, ai sensi dell’art. 28 del D,Lgs, 81/2008, la valutazione di cui all’art. 17 del medesimo decreto deve riguardare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”.
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