Interventi per favorire il reimpiego dei dipendenti e l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. L’ipotesi di accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale del credito, siglata lo scorso 31 marzo 2015, amplia gli strumenti finalizzati a favorire la ricollocazione professionale dei lavoratori che beneficiano di misure a sostegno del reddito nonché l’ingresso dei giovani.
Tra le misure previste, infatti, vi è la proroga del Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito (Foc) fino a tutto il 31 dicembre 2018 e un notevole ampliamento del suo utilizzo. I1 Foc, introdotto per la prima volta dal contratto collettivo del2012, rappresenta una forma di solidarietà,frnanziata mediante contributo dei lavoratori, atta a favorire I’occupazione attraverso il riconoscimento alle aziende di incentivi economici per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato. In base al Ccnl del 2012, il Foc prevede incentivi economici a favore delle imprese di settore che prowedono all’assunzione di determinate categorie di soggetti considerati meritevoli di tutela, tra cui i giovani disoccupati fino a 32 anni di età e i lavoratori/lavoratrici beneficiari di ammortizzatori sociali, quali cassa integrazione guadagni e/o mobilità. L’ipotesi di rinnovo del Ccnl si propone di potenziare lo strumento, ampliandone l’ambito di applicazione. A tal fine è stata innanzitutto prevista l’istituzione di un gruppo paritetico che, in un lasso temporale di tre mesi, avrà il compito di verificare la possibilità di rimodulare gli incentivi economici sulla scorta delle previsioni della legge di stabilità 2015. Inoltre dovrà prevedere l’intervento del Foc per misure di sostegno per:
la rioccupazione dei lavoratori beneficiari della sezione emergenziale del Fondo di solidarietà nonché di lavoratori interessati da licenziamenti per motivi economici;
la solidarietà espansiva;
la riconversione e riqualificazione professionale di dipendenti risultanti in eccedenza in ragione di processi di riorganizzazione aziendale;
l’agevolazione dell’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro che costituiscono categoria, fino a oggi, non contemplata dal Foc.
Il gruppo paritetico avrà inoltre il compito di valutare la possibilità che il Foc si sostituisca al Fondo di solidarietà per il riconoscimento alle aziende che assumeranno lavoratori beneficiari della sezione emergenziale del contributo residuo del trattamento e per consentire l’istituzione di una piattaforma informatica in seno a Enbicredito, atta ad agevolare f incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Sempre al fine di favorire la ricollocazione di lavoratori già beneficiari di misure a
la rioccupazione dei lavoratori beneficiari della sezione emergenziale del Fondo di solidarietà nonché di lavoratori interessati da licenziamenti per motivi economici;
la solidarietà espansiva;
la riconversione e riqualificazione professionale di dipendenti risultanti in eccedenza in ragione di processi di riorganizzazione aziendale;
l’agevolazione dell’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro che costituiscono categoria, fino a oggi, non contemplata dal Foc.
Il gruppo paritetico avrà inoltre il compito di valutare la possibilità che il Foc si sostituisca al Fondo di solidarietà per il riconoscimento alle aziende che assumeranno lavoratori beneficiari della sezione emergenziale del contributo residuo del trattamento e per consentire l’istituzione di una piattaforma informatica in seno a Enbicredito, atta ad agevolare f incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Sempre al fine di favorire la ricollocazione di lavoratori già beneficiari di misure a
sostegno del reddito, I’ipotesi di rinnovo introduce l’obbligo, per le aziende che intendano procedere a nuove assunzioni, di valutare prioritariamente i lavoratori beneficiari della sezione emergenziale del Fondo di solidarietà nonché quelli licenziati per motivi economici. Datala formulazione del testo, la previsione non costituisce un diritto di precedenza nelle assunzioni, ma solo un obbligo di preventiva valutazione dei profili professionali.
Infine, I’ipotesi di rinnovo del Ccnl interviene sul salario d’ingresso per i neo assunti, con contratto a tempo indeterminato o apprendistato, nella terza area professionale, lo livello retributivo, che a partire dal 1° aprile 2015 viene adeguato con un sostanziale incremento dai 1.799,81 a 1.969,54 euro mensili. Rimane sempre fermo il limite di durata del trattamento, fissato a 4 anni dalla data di assunzione, e la previsione di una contribuzione datoriale del 4% per quei lavoratori iscritti a forme di previdenza complementare.
Infine, I’ipotesi di rinnovo del Ccnl interviene sul salario d’ingresso per i neo assunti, con contratto a tempo indeterminato o apprendistato, nella terza area professionale, lo livello retributivo, che a partire dal 1° aprile 2015 viene adeguato con un sostanziale incremento dai 1.799,81 a 1.969,54 euro mensili. Rimane sempre fermo il limite di durata del trattamento, fissato a 4 anni dalla data di assunzione, e la previsione di una contribuzione datoriale del 4% per quei lavoratori iscritti a forme di previdenza complementare.
Fonte:
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi
www.quotidiano.ilsole24ore.com/vetrina/edicola24web/edicola24web.html