La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22367/2019, ha ribadito un suo consolidato orientamento secondo cui, seppur la scelta della tipologia di contratto collettivo nazionale applicabile spetta al datore di lavoro, quest’ultimo deve manifestare e dimostrare la propria decisione in maniera inequivocabile.
I fatti di causa
La fattispecie in esame ha
ad oggetto il licenziamento intimato ad un lavoratore al termine di un periodo
di malattia durato 237 giorni continuativi, motivato dal superamento del
periodo di comporto.
Sia il Giudice di primo grado che la Corte d’Appello territorialmente
competente avevano avevo convenuto che al rapporto di lavoro di che trattasi non
poteva applicarsi il contratto collettivo del settore terziario (contratto
collettivo vigente all’atto dell’assunzione), che prevedeva un periodo di
comporto pari a 180 giorni. Veniva ritenuto, invece, applicabile il contratto
collettivo Confail Confimea, che statuiva un periodo di comporto di 365 giorni.
Secondo i giudici di merito la società non aveva dimostrato la propria adesione
a Confcommercio né potevano considerarsi sufficienti a provare detta affiliazione
i riferimenti riportati nella lettera di assunzione e nelle buste paga, non
avendo la stessa prodotto il CCNL del terziario. Inoltre, i giudici di merito –
considerato che il contratto collettivo di riferimento ai fini
dell’individuazione del periodo di comporto è quello vigente all’epoca del
licenziamento – ritenevano applicabile al caso di specie il CCNL invocato dal
lavoratore. Orbene il licenziamento veniva dichiarato illegittimo e la società
condannata agli effetti reintegratori e risarcitori di cui all’art. 18 L.
300/70.
Avverso la decisione della Corte di Appello, la società ricorreva in cassazione, affidandosi a due motivi.
La decisione della Corte di Cassazione
La società ha eccepito:
- con il primo motivo, che i giudici di merito non avevano recepito il consolidato principio secondo cui è il lavoratore a dover dimostrare l’esistenza e l’applicabilità del contratto collettivo rivendicato e
- con il secondo motivo, che gli stessi non avevano considerato l’ammissione esplicita del lavoratore circa l’applicabilità al rapporto di lavoro del CCNL del terziario.
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i motivi infondati.
Innanzitutto, la Corte di Cassazione ha rimarcato il principio in base al quale i contratti collettivi di lavoro che non sono stati dichiarati efficaci “erga omnes” ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741, si applicano solamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti ovvero tra soggetti che abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraverso comportamenti concludenti, desumibili da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti (cfr. Cass. 10632/2009).
In riferimento a tale principio, inoltre, la Corte di Cassazione ha osservato che, se una delle parti fa riferimento ad una clausola di un determinato Ccnl non efficace “erga omnes”, basandosi sul rilievo che entrambe si sono sempre ispirate ad esso per disciplinare il loro rapporto, è il giudice di merito ad avere il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore (cfr. Cass. 10213/2000).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha ribadito che è il datore di lavoro, in caso di impugnazione di un licenziamento, a dover provare, ai sensi dell’art. 5 L. 604/1966, i fatti costitutivi del legittimo esercizio del potere di recesso i quali, nel caso di specie, ricomprendono anche l’intervenuto superamento del periodo di comporto nei sensi definiti dalla contrattazione collettiva di settore applicabile.
In considerazione di tutto quanto sopra, i giudici di legittimità nel confermare la decisione di merito hanno rimarcato che la società non aveva dato dimostrazione della propria adesione a Confcommercio né tantomeno la stessa era risultata consorziata e/o iscritta a Federdistribuzione – circostanze, queste, che avrebbero potuto dimostrare l’applicabilità del CCNL del terziario.
Sempre secondo la Cassazione, i giudici di merito hanno anche correttamente ritenuto inidoneo a dimostrare l’applicabilità al caso di specie del CCNL del terziario il suo richiamo nel contratto di assunzione o nelle buste paga recanti i riferimenti di istituti propri di tale contratto. Ciò in quanto parte datoriale non aveva mai prodotto alcuna contrattazione specifica. Pertanto, al rapporto di lavoro di cui è causa deve ritenersi applicabile il CCNL vigente all’epoca del licenziamento, ossia quello Confail/Confimea, prodotto dal lavoratore e più coerente con l’oggetto sociale dell’impresa, come desumibile dalla visura camerale agli atti. La Corte ha così rigettato il ricorso della società.