Con l’ordinanza n. 1621/2021 dello scorso 30 dicembre, il Tribunale di Padova ha affermato che non sussiste alcun obbligo generale, in capo al datore di lavoro, a trattare: il datore di lavoro può legittimamente scegliere il sindacato o i sindacati con cui avviare le proprie trattative, potendo anche eventualmente escludere dalla trattiva alcuni di essi. Parimenti, secondo il Tribunale, non esiste un obbligo a trattative separate. Nel caso di specie, la FIOM CIGL ha presentato ricorso ex art. 28 della Legge n. 300/1970 affinché venisse dichiarata antisindacale la condotta della società datrice di lavoro per averla esclusa dalle trattative per il rinnovo dell’accordo sul premio di risultato (trattative avanzate solo con la FIM CISL). Nel rigettare il ricorso, il Tribunale ha, innanzitutto, evidenziato che il datore di lavoro non può intervenire nelle dinamiche intersindacali. A fronte del rifiuto della FIM CISL a trattative unitarie, legittimamente la società ha accettato di negoziare con il solo sindacato firmatario dell’accordo anche in sede di rinnovo. Inoltre, a parere del Tribunale, non sussistente il requisito dell’attualità, presupposto necessario per l’esperibilità del procedimento ex art. 28 della L. 300/1970. Ciò in quanto, una volta intervenuto il rinnovo del contratto aziendale, risulta venuto meno l’interesse dell’organizzazione sindacale ricorrente.