Tra le misure emergenziali adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica ed evitare che la stessa potesse avere effetti dirompenti sul piano sociale ed occupazionale, il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, introdotto nel nostro Paese dal Decreto “Cura Italia” e successivamente più volte prorogato, costituisce sicuramente ad oggi un tema al centro di un acceso dibattito. Le ripetute proroghe di tale misura, hanno di fatto reso stabile negli ultimi 12 mesi la compressione della libertà d’impresa di gestire i livelli occupazionali in base al fabbisogno effettivo, e ciò anche al di fuori delle ipotesi di ricadute riconducibili agli effetti dell’epidemia. Ciò ha comportato serie riflessioni sulla possibile contrarietà di questo divieto rispetto alla libertà costituzionale dell’iniziativa economica privata di cui all’Art. 41 della Costituzione.
Analoga alla situazione italiana è quella di altri paesi europei, tra cui la Spagna, dove il Real Decreto-Ley n. 9 del 27 marzo 2020, ha introdotto la “prohibiciòn de despido”, ossia il divieto di licenziamento per ragioni economiche legate all’emergenza epidemiologica e che, come in Italia, è stato oggetto di numerose proroghe. Ed è proprio in un contesto sociale, economico e legislativo pressoché analogo a quello del nostro Paese che il Tribunale di Barcellona è venuto a pronunciarsi con una sentenza di notevole risonanza (Juzgado de lo Social N. 1 de Barcelona, Sentencia 283/2020, 15 Dic. 2020). Il Tribunale spagnolo, chiamato ad esprimersi su un licenziamento per ragioni economiche intimato in costanza di divieto, dopo aver analizzato e constatato la sussistenza dei motivi economici posti alla base del recesso (calo di vendite e commesse dovute alla pandemia), si è infatti soffermato ad approfondire il rapporto tra quest’ultimo e la sopra richiamata disposizione legislativa emergenziale. Al riguardo, il giudice spagnolo ha constatato come, sebbene l’articolo 2 del Real Decreto-Ley n. 9 del 27 marzo 2020 preveda che le cause economiche, tecniche, organizzative e produttive, non possano essere intese come cause che giustificano il licenziamento nel periodo emergenziale, è altrettanto vero che il medesimo Decreto, nella sua relazione introduttiva, aveva giustificato l’adozione di tali misure sulla base del loro carattere temporaneo ed eccezionale con l’obiettivo di garantire che gli effetti della crisi da Covid-19 non impedissero il ripristino dell’attività economica e la salvaguardia dell’ occupazione.
Seguendo l’iter argomentativo del giudice spagnolo, la continua reiterazione del divieto in questione ed il conseguente carattere di stabilità che esso è venuto di fatto ad assumere nel contesto economico e sociale spagnolo identificherebbero non solo l’inidoneità della misura stessa rispetto ai fini prestabiliti, ma anche la sua contrarietà con riferimento al quadro costituzionale spagnolo (che analogamente all’art. 41 della Costituzione Italiana protegge e garantisce la libertà d’impresa) ed europeo.
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