L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (il “Garante”) lo scorso 14 maggio ha pubblicato un documento sul ruolo del medico competente anche con riferimento alla realizzazione dei piani vaccinali per l’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid-19, prevista dal Protocollo nazionale sottoscritto il 6 aprile 2021.
Con tale documento, il Garante chiarisce, innanzitutto, che i compiti assegnati al medico competente assumono la funzione di “misure di prevenzione di carattere generale” da attuare, tra le altre, nel rispetto della disciplina di settore in materia di sicurezza sul lavoro, dei principi di protezione dei dati personali, dei protocolli di sicurezza e delle indicazioni di volta in volta fornite dal Ministero della Salute.
Il medico competente deve collaborare costantemente con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione sanitario:
- nella valutazione dei rischi;
- nell’individuazione, nell’attuazione e nel perfezionamento delle misure nonché nell’osservanza dei protocolli anti-contagio;
- nell’informazione e formazione dei lavoratori sul rischio di contagio da SARS-CoV-2;
- nell’esame dei rischi riguardanti gruppi di lavoratori maggiormente esposti al contagio o in particolari situazioni di “fragilità”.
Considerata la situazione emergenziale ancora in corso, è opportuno che il medico competente prosegua e intensifichi l’attività di sorveglianza sanitaria anche prevedendo ulteriori visite mediche, ad esempio, in occasione del rientro al lavoro dei dipendenti dopo la sospensione delle attività produttive, o in caso di progressivo ritorno delle risorse “in presenza”.
Richiamando quanto già espressamente chiarito con le FAQ (“Frequently Asked Questions”) dello scorso 17 febbraio, il Garante ribadisce che il datore di lavoro deve assicurare che i dipendenti “non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità” tenendo conto, “delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza” (art. 18, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 81/2008). Nell’ambito delle proprie attività di sorveglianza sanitaria il medico competente è l’unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori e a verificare l’idoneità alla “mansione specifica” (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008).
Il rispetto del necessario riparto di ruoli e competenze tra datore di lavoro e medico competente, si legge nel documento condiviso, dovrà essere assicurato anche con riguardo alla vaccinazione nell’ambiente di lavoro che – pur avendo origine dalla duplice esigenza di concorrere alla rapida attuazione della campagna vaccinale a livello nazionale e di accrescere i livelli di sicurezza nelle realtà lavorative – resta una “iniziativa di sanità pubblica”, in relazione alla quale “la responsabilità generale e la supervisione dell’intero processo rimane in capo al servizio sanitario regionale, per il tramite dell’azienda sanitaria di riferimento”.