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Il “nuovo” ccnl dirigenti industria

30 Apr 2015

Il 30 luglio 2019 Federmanager e Confindustria hanno firmato l’accordo che rinnova il CCNL dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (il “CCNL”). L’accordo ha durata di 5 anni ed è valido dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023.

Il CCNL è stato precedentemente oggetto di modifica in data 30 dicembre 2014.

Come noto, in esito ad una complessa trattativa che ha riguardato alcuni degli aspetti più critici dello storico contratto dei dirigenti industriali, il 30 dicembre 2014 è stato siglato l’accordo che ne ha sancito, non un semplice rinnovo, ma quello che deve più correttamente essere definita una parziale riscrittura. Le nuove norme sono in vigore dal 1° gennaio 2015.
Le novità che hanno da subito destato maggior clamore riguardano le previsioni in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro. Rideterminato, in misura ridotta, è infatti in primo luogo il periodo di preavviso in caso di licenziamento.
In particolare, il periodo di preavviso è compreso tra un minimo di 6 mesi per i dirigenti che abbiano maturato fino a sei anni di anzianità aziendale ed un massimo di 12 mesi per i dirigenti con oltre quindici anni di anzianità aziendale. Secondo le regole precedentemente in vigore, invece, il preavviso minimo era pari a 8 mesi per i primi due anni, per arrivare alla durata massima di 12 mesi per i dirigenti con 10 anni di anzianità.
Fortemente riformata e ridimensionata è anche la disciplina dell’indennità prevista in caso di licenziamento ingiustificato, nota come indennità supplementare. Questo istituto, nella precedente regolamentazione, prevedeva che al dirigente, ingiustamente licenziato, spettasse un’indennità risarcitoria da un minimo di 10 mensilità fino ad un massimo di 20, per giunta da incrementarsi in maniera significativa in corrispondenza di determinate fasce di età considerate di più difficile ricollocabilità. Oggi, invece, l’indennità supplementare minima va da 2 a 4 mensilità per i dirigenti fino a due anni di anzianità, per poi incrementare gradualmente all’aumentare dell’anzianità aziendale, raggiungendo livelli paragonabili a quelli previgenti solo una volta superati i 10 anni di servizio. Per questo meccanismo incrementale esclusivamente legato all’anzianità di servizio e non più influenzato dall’età anagrafica, il rinnovo della disciplina dell’indennità supplementare è stato spesso accomunato alle logiche ispiratrici del contratto a tutele crescenti previsto nel Jobs Act.
L’accordo di rinnovo eliminando la previgente distinzione tra uomini e donne e uniformandosi alle riforme intervenute in materia previdenziale, prevede che le disposizioni in materia di obbligo di motivazione e indennità supplementare non si applicano alla risoluzione del rapporto di lavoro del dirigente in possesso dei requisiti di legge per accedere alla pensione di vecchiaia o che abbia comunque superato i 67 anni di età.
Di sicuro rilievo, con riferimento alla disciplina del trattamento economico, è inoltre la neo-introdotta disciplina del c.d. trattamento minimo complessivo di garanzia. È in particolare oggi previsto che:
(a) per i dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 così come per i dirigenti che, al 1° gennaio 2015, abbiano maturato un’anzianità di servizio nella qualifica e nell’azienda fino a dodici mesi compresi, il trattamento minimo di garanzia è pari ad 66.000 euro;
(b) per i dirigenti che invece, sempre alla data del 1° gennaio 2015, abbiano maturato una anzianità superiore, il trattamento minimo di garanzia è pari a 63.000 euro più la quota di 236 euro (parametro convenzionale pari a 1/72 di 17.000 euro) per ogni mese di anzianità di servizio maturato a tale data, sino ad un massimo complessivo non eccedente 80.000 euro.
In via transitoria e per la vigenza del contratto collettivo, il dirigente già in servizio alla data del 24 novembre 2004, continuerà a percepire un importo mensile fisso lordo pari a 129,11 euro al compimento di ciascun biennio di anzianità, fino al limite massimo di dieci aumenti e fatta salva l’assorbibilità in aumenti economici strutturali riconosciuti al dirigente.
Riformulato è anche l’art. 10 relativo alle trasferte e missioni. In particolare, è stato previsto che, salvo trattamenti aziendali o individuali di miglior favore, al dirigente, per ogni periodo di trasferta non inferiore a 12 ore nell’arco temporale di 24 ore dalla partenza, spetterà un importo aggiuntivo in cifra fissa per il rimborso delle spese non documentabili, pari a 85 euro. È inoltre espressamente previsto che le somme erogate a titolo di spese non documentabili non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Nessuna modifica, invece, per quanto riguarda malattia e comporto, aspettativa, ferie, maternità e trasferimento.

Fonte:

Commissione lavoro ODCEC Milano
Articolo in formato pdf:
wele02.datev.it/courses/IT/NEWSLETTER/NL_2_lavoro_marzo_aprile2015.pdf

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