Sin dal principio della crisi pandemica, le rigorose restrizioni alla possibilità di stipulare contratti a termine sono state sospese, all’evidente scopo di favorire l’occupazione (anche se a termine) fortemente danneggiata dalle ricadute economiche dell’epidemia. Già con la legge di conversione del D.L. n. 18/2020 (cd. Cura Italia), infatti, era stata introdotta la possibilità di stipulare contratti a termine in deroga: (i) al divieto di stipulare contratti a termine o di somministrazione lavoro, presso le unità produttive in cui vi è un contestuale ricorso agli ammortizzatori sociali (art. 20, co. 1, lett. C) e art. 32, co. 1, lettera c), D.Lgs. 81/2015); (ii) all’obbligo di lasciar intercorrere un periodo di inoccupazione tra un contratto a termine e il suo rinnovo presso lo stesso datore (c.d., stop&go, art. 21, co. 2, D. Lgs. 81/2015); e (iii). Ulteriori deroghe alla normativa ordinaria in tema di contratti a termine sono state poi introdotte con il cd. Decreto Rilancio che all’art. 93 ha introdotto la deroga all’obbligo delle causali in caso di rinnovo o proroga dei contratti a termine in corso alla data del 23 febbraio 2020, entro il 30 agosto 2020. Essendo ambiguo, dalla lettura della norma, se questa facoltà di proroga o rinnovo acausale fosse possibile solo per i contratti in scadenza entro il 30 agosto è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 160 del 3 giugno 2020, confermando che il doppio requisito richiesto per l’esercizio di questa facoltà richiedeva necessariamente l’esistenza del contratto a termine alla data del 23 febbraio e la scadenza del suo termine entro il 30 agosto 2020, non potendo quindi rinnovarsi o prorogarsi contratti in essere al 30 agosto ma non in scadenza entro questa data. Il Decreto Agosto ha poi ulteriormente riformulato la deroga alla causale, prevedendo la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine in maniera acausale per “un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta “ ma comunque nel rispetto del limite di “durata massima complessiva di ventiquattro mesi”, non richiedendo più che il contratto a termine rinnovato fosse stato già in essere al 23 febbraio ed estendendo la possibilità di proroga o rinnovo entro il 31 dicembre 2020, anche per i contratti in scadenza successivamente a tale data. La finestra di accesso alle proroghe e rinnovi acausali è stata successivamente estesa dapprima fino al 31 marzo ed infine fino al 31 dicembre 2021 (art. 17 del Decreto Sostegni). Secondo la normativa attualmente in vigore, dunque, i contratti a tempo determinato possono essere prorogati e/o rinnovati fino al 31 dicembre 2021, senza alcun obbligo di causale per una sola volta e per una durata di 12 mesi a condizione che la durata complessiva del rapporto non superi i 24 mesi. Nella sequenza di proroghe e rinnovi (della normativa derogatoria all’obbligo di causale) non è stato tuttavia più ripreso o anche solo richiamato la fondamentale precisazione contenuta nella primissima normativa emergenziale (art. 19bis Decreto Cura Italia) con la quale si chiariva che i contratti a termine potessero essere prorogati e/o rinnovati anche in caso di ricorso ad ammortizzatori sociali. Sul punto, con sollievo degli operatori di settore, è dunque intervenuto nuovamente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che con la nota n. 762 del 12 maggio 2021 ha specificato che l’art. 19bis è da considerarsi ancora in vigore in quanto norma di interpretazione autentica degli artt. 19 a 22 D.L. 18/2020 introduttivi degli ammortizzatori sociali emergenziali, mai abrogati e di volta in volta prorogati.
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