Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 13 giugno 2017, ha statuito che non legittima il licenziamento la condotta del conducente di autobus che faccia uso di stupefacenti, se non è contestato e dimostrato lo stato di alterazione psicofisica del lavoratore registrato nello svolgimento delle mansioni.
La questione giuridica viene risolta dal Tribunale di Milano applicando per analogia la norma di cui all’art. 45 all. A) R.D. n. 148/1931, nel senso che, ai fini della legittimità del licenziamento, non è sufficiente riscontrare la mera presenza di sostanze alcoliche o psicotrope, anche al di sopra del limite consentito, qualora l’assunzione sia sporadica o saltuaria e comunque risalente rispetto al momento in cui deve essere eseguita la prestazione, ma deve risultare una effettiva alterazione psicofisica delle capacità del lavoratore al momento dell’esecuzione della mansione, alterazione che, tra l’atro, se non contestata in fase disciplinare, preclude la possibilità di tenere conto in sede giurisdizionale, al fine della valutazione della legittimità del licenziamento.
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