Con la previsione di cui all’art. 42, comma 2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito, con modifiche, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ormai noto come “Decreto Cura Italia”, si è definitivamente sancita l’equiparazione del contagio da COVID 19, in occasione di lavoro, a infortunio sul luogo di lavoro.
La previsione del Decreto Cura Italia e i chiarimenti della circolare Inail n. 13/2020
Nella norma, così testualmente, si legge: «Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.».
In sintesi, la disposizione contenuta nell’art. 42 co. 2 del Decreto Cura Italia, precisa che:
- per le infezioni da virus COVID-19 contratte in occasione di lavoro, trova applicazione il principio generale in base al quale le malattie infettive contratte in circostanze lavorative sono considerati infortuni sul lavoro ai fini della relativa assicurazione obbligatoria – con esclusivo riferimento, naturalmente, ai lavoratori, pubblici e privati, iscritti, in ragione della loro attività, alla medesima assicurazione;
- il medico certificatore redige l’ordinario certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL e le prestazioni a carico di quest’ultimo istituto – nei casi accertati di infezioni dalla malattia in oggetto in occasione di lavoro – sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato;
- è escluso il computo dei casi accertati di infezioni dalla malattia in oggetto – in occasione di lavoro – dal meccanismo di oscillazione delle tariffe dei premi INAIL.
In altre parole, in caso di contagio da COVID19 in occasione di lavoro, il lavoratore è coperto dalla tutela assicurativa INAIL, essendo ricondotta la patologia de qua alla causa virulenta ed estendendosi così a tale ipotesi, una tutela già esistente per altre patologie di origine virale.
Si precisa che sono tutelati dall’INAIL, inoltre, anche i casi di contagio da COVID19 avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere.
Con riferimento a tale fattispecie, poiché il rischio di contagio è molto più probabile a bordo di mezzi pubblici, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza è considerato necessitato l’uso del mezzo privato, in deroga alla normativa vigente e fino al termine dell’emergenza epidemiologica.
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Fonte: versione integrale pubblicata su Guida al lavoro de Il Sole 24 ore.