La legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) ha introdotto nel “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” (D.Lgs. 198/2006) nuove tutele contro le discriminazioni per molestia, anche sessuale, nei luoghi di lavoro. In particolare, il legislatore italiano – preso atto del dilagare di simili condotte – ha intesto tutelare il lavoratore/la lavoratrice che si trovi, in concreto, nell’atto di denunciare le condotte in questione e, quindi, di adire l’autorità giudiziaria. Sul punto, la legge di bilancio prevede espressamente che la lavoratrice/il lavoratore, che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Sarà, dunque, considerato nullo il licenziamento ritorsivo o discriminatorio intimato al soggetto denunciante così come l’eventuale mutamento di mansioni disposto nei suoi confronti per i medesimi motivi. In considerazione di quanto sopra i datori di lavoro dovranno prevedere un adeguato apparato preventivo e sanzionatorio, atto ad osteggiare simili fenomeni criminosi. Ciò, mediante appositi protocolli nell’ambito dei modelli 231.