La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21225 del 20 ottobre 2015, chiamata a pronunciarsi sul tema della mancata fruizione del riposo compensativo decorsi 6 giorni di prestazione di lavoro continuativa nell’ambito del pubblico impiego, ha chiarito che tale fattispecie determina il diritto del dipendente ad un risarcimento danno da “usura psico-fisica”, da intendersi presunto quale conseguenza della condotta tenuta dal datore di lavoro. Tale principio discende dall’assunto che il riposo compensativo dopo 6 giorni di lavoro costituisca un “diritto irrinunciabile del dipendente” che “risponde ad una nozione di comune esperienza che l’attività lavorativa, come qualsiasi impegno delle energia psicofisiche, se protratta senza interruzioni, risulta via via più onerosa con il trascorrere delle giornate”. Diversa, invece, la fattispecie dell’infermità accusata dal dipendente in ragione dello svolgimento di attività lavorativa usurante che sia conseguenza di prestazioni lavorative non seguite dai riposi settimanali. Dalla stessa, infatti, può sì derivare un diverso tipo di danno (cd. biologico o alla salute) ma che questo deve essere dimostrato sia nella sua sussistenza che nel suo nesso eziologico.
Sulla base di tali principi, la Suprema Corte si è espressa in senso favorevole rispetto all’impugnata sentenza con la quale erano state accolte le doglianze di un dipendente comunale, con mansioni di custode, per il lavoro svolto nelle domeniche e nei giorni festivi. La Corte d’Appello di Napoli, correttamente, come osservato nella sentenza in commento, aveva riconosciuto allo stesso delle somme a titolo di risarcimento danno da usura psico-fisica liquidato in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., con il parametro della paga giornaliera. Ciò, in aggiunta alle ulteriori somme spettanti al dipendente ai sensi dell’art. 17 D.P.R. n. 13 maggio 1987 (norma con funzione retributiva-corrispettiva, ma non anche risarcitoria) a titolo di retribuzione per i riposi compensativi non goduti e maggiorazioni per lo straordinario.
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