Il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, inserendo l’articolo 2-ter al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, introduce la negoziazione assistita nelle controversie di lavoro di cui all’articolo 409 cod. proc. civ.
Nello specifico, la norma prevede la possibilità per le parti (datore di lavoro/committente e lavoratore/collaboratore) di ricorrere alla negoziazione assistita, tramite l’aiuto di un avvocato ovvero un consulente del lavoro.
La negoziazione assistita in ambito lavorativo è facoltativa e, pertanto, non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Altra importante novità è che l’accordo raggiunto tra le parti con la negoziazione assistita è equiparato ad una conciliazione in cd. “sede protetta” (ai sensi dell’art. 2113, quarto comma, del codice civile) e, come tale, rappresenta un titolo esecutivo.
L’accordo dovrà essere trasmesso, a cura di una delle due parti, ad una Commissione di Certificazione entro i dieci giorni successivi.
Tale disposizione sarà, tuttavia, efficace solo a partire dal prossimo 30 giugno 2023.
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