In data 30 settembre 2020 è entrata ufficialmente in vigore la riforma dei distacchi transnazionali, a seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto Legislativo 122/2020 che, dando attuazione alla direttiva (UE) 2018/957, ha apportato una serie di modifiche alla vigente normativa rappresentata sul punto dal Decreto Legislativo 136/2016.
In primo luogo è stato precisato ed esteso l’ambito di applicazione delle regole sui distacchi transnazionali. Nello specifico dette regole vengono rese valide anche per le agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia che distaccano presso un’impresa utilizzatrice uno o più lavoratori a loro volta inviati a lavorare, da quest’ultima impresa, presso una propria unità produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia. I lavoratori coinvolti vengono considerati distaccati in Italia dall’agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Inoltre, è stata ampliata la portata della nozione di «condizioni di lavoro e di occupazione», da utilizzare come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento della cosiddetta parità di trattamento in favore dei lavoratori distaccati, includendovi il complesso di norme e condizioni previste da disposizioni normative e dai contratti collettivi. Anche l’elenco delle materie oggetto della parità di trattamento viene rivisto. Secondo la nuova disciplina, ai lavoratori distaccati si applicano, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione applicate ai lavoratori italiani che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe alle proprie. Ciò in particolare con riferimento alle disposizioni normative e di contratto collettivo in materia di riposi, orario di lavoro, retribuzione, condizioni di somministrazione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani; parità di trattamento, condizioni di alloggio, spese di viaggio, vitto e alloggio.
Altra norma importante, infine, riguarda il distacco di lunga durata. In particolare, il decreto prevede che se il periodo effettivo supera dodici mesi (periodo estensibile sino a 18 mesi) ai lavoratori distaccati si applicano, se più favorevoli, oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione sopra elencate, tutte le altre condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazional. Quanto sopra, a eccezione delle disposizioni concernenti le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro, le clausole di non concorrenza e la previdenza integrativa di categoria.