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Lavoro: prorogate misure volte al contenimento del COVID19

È stato pubblicato il 24 dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 221, intitolato “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” (il “Decreto”), in vigore dal successivo 25 dicembre.

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione del Covid 19, lo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022.

A tale data sono state di conseguenza prorogate determinate previsioni in ambito lavoristico volte al contenimento del virus COVID19.

Green Pass in ambito lavorativo

Fino al 31 marzo 2022 i lavoratori, sia del settore pubblico che del settore privato, sono tenuti a possedere e esibire all’atto di accesso ai luoghi di lavoro la certificazione verde (c.d. “Green Pass”).

Pertanto

È richiesto il Green Pass anche per la partecipazione a corsi di formazione se svolti in presenza.

Per lavorare è sufficiente il c.d. Green Pass base, ovverosia la certificazione verde rilasciata a seguito di tampone (molecolare o antigenico), vaccinazione o guarigione da Covid. Continuano a rimanere esclusi i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale.

Sul punto si segnala però che lo scorso 5 gennaio il Consiglio dei ministri, su proposta del proprio Presidente e del Ministro della Salute, ha discusso nuove misure finalizzate a tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. Tra esse, vi rientrerebbe l’obbligo vaccinale per i cittadini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, ad eccezione dei soggetti dichiarati esenti dal personale sanitario competente ovvero immunizzati a seguito di malattia naturale.

Qualora ciò fosse confermato, i lavoratori over 50 anni, a decorrere dal 15 febbraio p.v., dovranno esibire il c.d. Super Green pass all’atto di accesso al luogo di lavoro, ossia una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021). I lavoratori non in possesso della suddetta certificazione saranno considerati assenti ingiustificati, con conservazione del rapporto di lavoro e senza conseguenze disciplinari sino alla presentazione della stessa, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

La violazione di tale divieto esporrebbe il lavoratore ad una sanzione amministrativa da euro 600 a 1500 euro.

Del decreto contenente, tra le altre, tali nuove misure si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Procedura semplificata smart working

Viene prorogato al 31 marzo 2022 la procedura semplificata per la comunicazione dello smart working. Orbene, sino a tale data, non è necessario l’accordo individuale richiesto dalla disciplina ordinaria di cui alla Legge 81/2017 ed è sufficiente la notifica telematica e massiva al Ministero del Lavoro.

Sorveglianza sanitaria

Rimane confermato l’obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagi, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità. Di tali lavoratori il medico competente o quello dell’INAIL può accertare l’idoneità alla mansione a cui sono adibiti. L’inidoneità alla mansione, in ogni caso, non giustifica il recesso dal rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.       

Prestazione lavorativa dei soggetti fragili

I lavoratori fragili, fino al prossimo 22 febbraio, continuano a svolgere di norma, secondo la disciplina prevista nei Contratti Collettivi, ove presente, la prestazione lavorativa in modalità agile. Ciò, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro 30 giorni dalla entrata in vigore del Decreto (ossia entro il 24 gennaio p.v.), verranno individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolari connotazioni d gravita da prendere in considerazione.

Congedi parentali

Prorogate sino al prossimo 31 marzo anche le previsioni di cui all’art. 9 del D.L. 146/2021, convertito con modificazione nella Legge 215/2021 (c.d. Decreto Fiscale), le quali disciplinano i congedi parentali durante il periodo emergenziale.

In particolare, viene prorogata la possibilità per i lavoratori genitori di figli minori di 16 anni conviventi di fruire dei congedi parentali in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, di infezione da covid-19 o di quarantena. Tali periodi vengono indennizzati al 50% della retribuzione sino a 14 anni di età del figlio.

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