In data 29 dicembre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 197/2022, rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (di seguito “Legge di Bilancio”).
La citata normativa, tra le varie misure, ha introdotto per l’anno 2023 alcuni esoneri contributivi. In particolare, i datori di lavoro che nell’anno 2023 assumeranno con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori di età inferiore a 36 anni potranno beneficiare dell’esonero totale dei contributivi previdenziali fino a un importo massimo di 8.000 euro e per un periodo massimo di 36 mesi. Tale esonero è riconosciuto anche nell’ipotesi di trasformazione di un contratto a tempo determinato (in uno a tempo indeterminato) intercorsa nel medesimo anno. L’agevolazione in commento viene concessa (e questa è una novità) anche nell’ipotesi di assunzione di soggetti che percepiscono il “reddito di cittadinanza”.
Inoltre, il beneficio contributivo sopra indicato viene garantito qualora l’assunzione a tempo indeterminato (o la trasformazione) riguardi lavoratrici che, a prescindere dall’età anagrafica, risultino (i) prive di impiego da almeno 24 mesi o (ii) disoccupate da almeno 6 mesi qualora siano residenti in aree cd. svantaggiate.
Le agevolazioni introdotte non riguardano solo gli oneri contributivi ma anche quelli di natura fiscale. Sul punto, infatti, la Legge di Bilancio ha previsto la riduzione dell’aliquota fiscale dei cd. “premi di produttività” che passa dal 10% al 5% fino ad un importo massimo di euro 3.000. La detassazione è applicabile, quindi, ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, definiti nell’ambito di un contratto collettivo aziendale o territoriale. Inoltre, tale agevolazione si applica in favore di coloro che nell’anno precedente abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 80.000.
Da ultimo, la Legge di Bilancio ha prorogato sino al fino al 31 marzo 2023 il diritto per i lavoratori c.d. “fragili” di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile (cd. smart working). Per le altre categorie di lavoratori, invece, lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di lavoro agile è ammesso solo previa sottoscrizione di un accordo individuale tra il datore di lavoro e il dipendente ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e ss., Legge n. 81 del 22 maggio 2017.