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Le nuove linee guida dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per affrontare l’emergenza da covid-19 nei luoghi di lavoro

Categorie: DLP Insights, Prassi | Tag: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, Linee Guida, Covid-19

30 Apr 2020

L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) è intervenuta, il 16 aprile scorso, in merito alla gestione “Health & Safety nei luoghi di lavoro a fronte dell’emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19, pubblicando il Covid-19: guidance for the workplace.

Tale documento contiene una serie articolata di linee guida destinate ad operare nei contesti lavorativi “non sanitari” che tiene conto, oltre che delle raccomandazioni fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), delle indicazioni fornite da un’altra istituzione europea che si sta occupando della diffusione del virus, ovvero il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Seppure le misure suggerite da tali linee guida abbiano, in vero, già trovato specifiche e ampie risposte da parte del Governo italiano attraverso i molteplici decreti sinora adottati, le stesse assumo particolare importanza in quanto parzialmente confluite nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL che, non a caso, opera proprio come focal-point italiano dell’Agenzia attraverso la Direzione centrale Prevenzione.

Le tematiche affrontate dal “Covid-19: guidance for the workplace”

I temi trattati nelle citate linee guida sono diversi e spaziano dalla ricostruzione del quadro generale delle conoscenze scientifiche e delle misure di prevenzione da attuare per contrastare la diffusione del virus, alle indicazioni relative al comportamento da tenere qualora nei luoghi di lavoro vi sia un caso sospetto o confermato di Covid-19. 

Di seguito vengono analizzate le novità di principale interesse contenute nelle linee guida in esame:

  • Sviluppare un “piano di emergenza e di continuità operativa”

I datori di lavoro vengono sollecitati ad elaborare un vero e proprio documento utile a preparare l’organizzazione aziendale all’eventualità che nei luoghi di lavoro si sviluppi un focolaio del virus.

L’Agenzia europea si limita a prevedere che tale piano debba stabilire in modo pratico “come” l’attività possa proseguire pur se un numero significativo di lavoratori, appaltatori e fornitori non sia in grado di raggiungere la sede a causa di restrizioni locali sui viaggi o perché ammalatisi.

L’adozione di una misura parzialmente simile viene già richiesta nel nostro ordinamento dal “Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo scorso (anche nella sua versione aggiornata il successivo 24 aprile, il “Protocollo”). Tuttavia, in tal caso, viene richiesto al datore di lavoro un qualcosa in più, ovvero compiere una vera e propria analisi delle varie situazioni che possono avere delle ricadute, più o meno gravi, sull’operatività aziendale e predisporre di conseguenza il suddetto piano.

  • Aggiornare la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro

L’Agenzia europea ritiene che le misure di prevenzione adottate «dovrebbero essere incluse nella valutazione del rischio sul luogo di lavoro che copre tutti i rischi, compresi quelli causati da agenti biologici come stabilito dalla legislazione nazionale e dall’Ue in materia di salute e sicurezza sul lavoro».

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ispettorato del Lavoro con la circolare n. 89 del 13 aprile scorso, è necessario aggiornare il “Documento di valutazione dei rischi” (DVR), in modo tale che lo stesso ricomprenda i rischi connessi alla diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro e individui, inoltre, le misure di prevenzione e protezione adottate contro tale “rischio biologico”.

  • Altre misure

Nel documento, inoltre, l’Agenzia europea riporta una serie d’indicazioni su come trattare i casi sospetti o confermati di Covid-19 nei luoghi di lavoro, prevedendo il loro immediato isolamento in aree separate e, ove possibile, anche a porte chiuse, mantenendo gli stessi distanti almeno due metri dal resto dei lavoratori presenti. Detta misura è stata ripresa nel Protocollo nella sua versione aggiornata lo scorso 24 aprile.

Vengono fornite anche delle indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine che, secondo l’Agenzia europea, dovrebbe restare una misura complementare e non sostitutiva delle pratiche di prevenzione.

Infine, viene suggerita anche la protezione dei lavoratori che entrano a contatto con il pubblico tramite schermi, in modo da prevenire il possibile contagio attraverso le particelle sospese nell’aria.

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