Con ordinanza del 19 maggio 2021, resa all’esito di un giudizio cautelare, il Tribunale di Modena ha ritenuto legittima la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di due operatori sanitari non vaccinati.
La vicenda trae origine dal rifiuto di due fisioterapisti che prestavano la propria attività lavorativa presso una residenza per anziani di effettuare la vaccinazione anti Covid-19, con la conseguente decisione datoriale di sospendere il rapporto lavorativo e il relativo onere retributivo sino all’avvenuta inoculazione del vaccino.
Il Giudice, adito dai dipendenti con ricorso cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c., ha confermato la piena legittimità del provvedimento datoriale, motivando il proprio convincimento sulla base della normativa in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché – sebbene norma sopravvenuta rispetto ai fatti di causa – con riferimento alle disposizioni di cui al recente decreto-legge n. 44/2021.
L’excursus logico-giuridico del Giudice prende le mosse dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico sulla Sicurezza) che, secondo l’interpretazione dallo stesso fornita, impone al prestatore di lavoro un obbligo giuridicamente rilevante di cura e sicurezza per la tutela dell’integrità psico-fisica propria e di tutti i soggetti terzi con cui entra in contatto nel luogo di lavoro, con la conseguente sanzionabilità giuridica di comportamenti difformi.
Opinare diversamente, escludendo dunque tale onere di collaborazione in capo al dipendente, depotenzierebbe – come precisato dal Giudice – l’obbligo di sicurezza che, ai sensi dell’art. 2087 c.c., incombe sul datore di lavoro. Ne consegue che, dall’analisi delle norme citate, il Legislatore abbia inteso concepire un sistema in cui il datore di lavoro e il prestatore siano
soggetti attivi, tenuti a collaborare fattivamente alla realizzazione di un ambiente di lavoro salubre e sicuro.
Data tale premessa, si è poi reso necessario procedere nell’ambito del giudizio all’analisi dell’esigibilità o meno di un dovere di collaborazione in tema di sicurezza in capo al dipendente anche nell’ipotesi in cui la misura precauzionale da adottare sia costituita dalla sottoposizione al vaccino.
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