Con ordinanza n. 32506 dell’8 novembre 2021, la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema del controllo giudiziale relativo alle ragioni tecniche, organizzative e produttive sottese all’istituto del trasferimento ex art. 2103 cod. civ. Il caso di specie trae origine dalla domanda giudiziale di un lavoratore volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del trasferimento disposto nei suoi confronti, con conseguente richiesta di reintegra presso l’originaria sede di lavoro e annesso risarcimento danni. Secondo il lavoratore ricorrente, le motivazioni addotte alla base del trasferimento – ossia la riduzione del fatturato presso la sede originaria in cui lo stesso era addetto e la consequenziale necessità di riduzione dell’organico -, non erano state sufficientemente indagate dai giudici di merito e persino smentite da alcune circostanze, tra cui l’incremento degli utili aziendali rispetto all’anno precedente e l’assunzione di una nuova risorsa nel settore cui era addetto il ricorrente. Il Tribunale di primo grado e la Corte d’appello avevano tuttavia respinto le richieste del ricorrente avvallando la tesi della legittimità del trasferimento; la Corte di merito, in particolare, aveva ritenuto le motivazioni addotte a sostegno del provvedimento di trasferimento coerenti con la comunicazione datoriale e, inoltre, accertando la diminuzione di fatturato della società, riteneva non significativa l’allegazione del conto economico a riprova dell’incremento degli utili aziendali, posto che il dato era riferibile all’azienda nel suo complesso. Il lavoratore, ricorrendo in Cassazione, denunciava errore di diritto per la Corte d’appello, laddove quest’ultima aveva valutato come elementi di prova mere allegazioni fornite dalla parte datoriale, senza aver quest’ultima assolto il proprio onere probatorio.
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