La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 35066 del 14 dicembre 2023 ha confermato che anche il comportamento extralavorativo del dipendente può ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti qualora abbia un riflesso, sia pure soltanto potenziale ma oggettivo, sulla funzionalità del rapporto e comprometta le aspettative di un futuro puntuale adempimento dell’obbligazione lavorativa, in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività.
Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Corte trae origine dal licenziamento per giusta causa di un dipendente, team leader con mansioni di coordinamento, che aveva intrattenuto, in tempi diversi, rapporti extralavorativi petulanti e per giunta violenti nei confronti di due colleghe dimostrando alle stesse di essere immune da limiti e discipline anche in considerazione del ruolo ricoperto. Tale comportamento, ad avviso della banca datrice, era stato gravemente pregiudizievole per le colleghe e per la banca stessa.
Ad avviso dei giudici di merito, che hanno confermato la legittimità del licenziamento, la condotta addebitata al lavoratore qualifica la fattispecie della molestia sul lavoro e, come tale, è idonea a giustificare la sanzione espulsiva.
Il lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo, tra i vari motivi, una errata applicazione dell’art. 2105 cod. civ., in quanto la sua condotta debba ricondursi alla sfera privata (o meglio extralavorativa) e di conseguenza, da un lato, non può avere rilevanza sul piano disciplinare e, dall’altro, è inidonea a determinare una comprovata lesione del vincolo fiduciario non potendo mettere in discussione il puntuale adempimento della prestazione lavorativa del dipendente.
Continua a leggere la versione integrale su Norme e Tributi Plus Diritto.