Dopo i recenti casi che hanno segnato un momento significativo nell’evoluzione dell’attività degli influencer, evidenziando quanto sia di cruciale importanza l’autenticità tra influencer, brand e utenti, risulta di particolare interesse il recente intervento del Tribunale di Roma, che con sentenza n. 2615 del 4 marzo 2024 si è espresso sulla classificazione del rapporto di collaborazione tra influencer e Società committente, considerato riconducibile alla figura contrattuale del rapporto di agenzia di cui agli art. 1742 cod. civ. e ss.
Nel caso esaminato, il Tribunale di Roma ha ritenuto che il professionista “svolgeva una vera e propria attività promozionale di vendita dove il compenso riconosciuto è determinato dagli ordini direttamente procurati e andati a buon fine dal collaboratore”, con la possibilità per lo stesso di concedere sconti agli utenti follower.
Ciò, mentre, a parere della società ricorrente mancavano i presupposti utili a qualificare gli influencer come Agenti di Commercio in considerazione dei seguenti aspetti rilevabili dallo svolgimento della loro attività: la presenza di un contratto d’opera intellettuale – a tempo indeterminato – in virtù del quale è stata svolta la prestazione, l’assenza di un incarico stabile e continuativo, concernente la promozione e conclusione per conto della Società di contratti di vendita in una zona determinata, l’assenza di un’area delimitata di intervento, carattere distintivo della tipologia contrattuale di cui all’art. 1742 cod.civ.
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