In data 18 novembre 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quarter”, riportante ulteriori misure a sostegno del settore energetico e in materia di lavoro e di finanza pubblica.
Con riferimento alle novità in materia di lavoro, il citato decreto ha disposto un ulteriore aumento del limite di esenzione fiscale e contributiva degli elementi di retribuzione in natura erogati ai dipendenti, c.d. “fringe benefit”. In particolare, l’art. 3 comma 10 del nuovo decreto ha esteso la soglia di esenzione da 600 a 3.000 euro. Pertanto, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche non concorreranno a formare il reddito entro il limite complessivo di euro 3.000.
Tale esenzione, al momento, è valida “limitatamente al periodo di imposta 2022”, pertanto, per poterne beneficiare, i datori di lavoro dovranno intervenire in tempi stretti con un piano di aiuti a favore dei propri dipendenti, valutare le risorse economiche da utilizzare, individuare e mettere a disposizione dei lavoratori i benefici.
Da ultimo, l’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35 del 4 novembre 2022, ha chiarito che il superamento del limite di esenzione implica l’inclusione nel reddito di lavoro dipendente dell’intero ammontare e non solo della quota eccedente il medesimo limite.
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